Dal 15 luglio 2026 sono scaduti i tre mesi di sospensione entro cui la Commissione europea poteva sollevare rilievi sul progetto di decreto legislativo notificato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy lo scorso 15 aprile, che riscrive le norme italiane contro la shrinkflation — il fenomeno che vede ridursi le quantità dei prodotti confezionati a parità di prezzo. In assenza di rilievi formali, il governo può ora procedere all'adozione del testo, un compromesso al ribasso rispetto alle ambizioni iniziali. Un percorso tortuoso che espone le difficoltà dell'Italia nel bilanciare tutela dei consumatori e vincoli comunitari.

Dalla stretta del 2024 alla retromarcia imposta da Bruxelles

Nel 2024 il legislatore italiano aveva introdotto l'articolo 15-bis nel Codice del consumo attraverso la legge 193/2024 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023), obbligando i produttori a segnalare in etichetta le riduzioni quantitative con una dicitura esplicita: «Questa confezione contiene un prodotto inferiore di X rispetto alla precedente quantità». L'obbligo aveva durata semestrale e mirava a rendere trasparenti gli aumenti di prezzo mascherati.

Qui però la vicenda si complica, ed è importante distinguere due procedure europee diverse, spesso confuse nel racconto giornalistico del caso.

La prima è una vera e propria procedura di infrazione (n. 2025/4000), aperta dalla Commissione il 12 marzo 2025: Bruxelles ha contestato all'Italia la violazione degli articoli 34-36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sulla libera circolazione delle merci, giudicando l'obbligo di etichettatura prodotto per prodotto sproporzionato e "un importante ostacolo al mercato interno", secondo Ansa. La Commissione ha inoltre rilevato che la norma italiana era stata adottata senza rispettare la procedura di notifica preventiva prevista dalla direttiva sulla trasparenza del mercato unico (la cosiddetta procedura TRIS, disciplinata dalla direttiva UE 2015/1535), che impone agli Stati membri di comunicare in anticipo alla Commissione i progetti di regole tecniche capaci di incidere sul mercato interno.

Proprio per rimediare a questo secondo profilo — il mancato rispetto della procedura TRIS — il governo ha dovuto rinviare due volte l'entrata in vigore della norma originaria: dal 1° aprile 2025 al 1° ottobre 2025, e poi ulteriormente al 1° luglio 2026. Nel frattempo, il MIMIT ha elaborato un nuovo testo e lo ha notificato correttamente alla Commissione il 15 aprile 2026, avviando così una seconda e distinta procedura, quella di notifica tecnica TRIS vera e propria: tre mesi di "stand-still" durante i quali la Commissione può sollevare osservazioni sul nuovo progetto, un periodo che si è chiuso il 15 luglio 2026 senza rilievi bloccanti, come conferma lo stesso Codacons e come precisato anche da Consumatori.it.

In sintesi: la procedura di infrazione del marzo 2025 riguarda la norma originaria e resta, per quanto risulta, tuttora aperta come atto sanzionatorio; la procedura di notifica tecnica del 15 aprile-15 luglio 2026 riguarda invece il nuovo testo correttivo, ed è quella che ha appena raggiunto la scadenza priva di rilievi. Sono due binari giuridici distinti, anche se collegati dalla stessa vicenda.

Il nuovo decreto elimina l'obbligo di etichettatura diretta e introduce un sistema di comunicazione lungo la filiera commerciale: produttori e distributori dovranno trasmettere ai venditori, fisici e online, informazioni standardizzate sulla riduzione delle quantità e sulla percentuale di aumento del prezzo implicito. Sarà poi compito dei punti vendita rendere disponibili tali informazioni ai consumatori, nel punto vendita fisico o sulle schede prodotto online. La durata dell'obbligo informativo scende da sei a tre mesi dalla data di immissione sul mercato del prodotto modificato. Restano escluse le riduzioni quantitative accompagnate da una modifica della formulazione del prodotto che ne incrementi la resa o l'efficacia d'uso, mantenendo invariato il valore d'uso complessivo per il consumatore.

Va segnalato un dettaglio pratico non banale: il superamento del periodo di sospensione TRIS il 15 luglio 2026 non comporta l'entrata in vigore automatica del nuovo decreto, che deve ancora essere approvato in Consiglio dei ministri, emanato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Fino a quel momento resta applicabile la vecchia disciplina — quella con l'avviso in confezione, già bocciata da Bruxelles — in vigore dal 1° luglio 2026.

Un mercato da 120 miliardi e aumenti occulti fino al 40%

Il settore dei beni di largo consumo vale in Italia 120 miliardi di euro all'anno. La shrinkflation determina aumenti occulti dei prezzi compresi mediamente tra il 10% e il 18%, con picchi documentati fino al 40% su specifiche categorie, secondo il comunicato ufficiale del Codacons dell'11 luglio 2026. I prodotti alimentari rappresentano il comparto più colpito: cereali, yogurt, gelati, snack, biscotti, fette biscottate, salse pronte, formaggi confezionati e bibite figurano tra gli articoli dove il fenomeno si manifesta con maggiore frequenza. Ma anche i prodotti per la casa, come detersivi e carta igienica, e quelli per la cura della persona, quali bagnoschiuma, shampoo e dentifricio, subiscono riduzioni sistematiche delle quantità a parità di prezzo.

Lo stesso Codacons stima che, ipotizzando un impatto minimo della shrinkflation pari allo 0,1% annuo sui prezzi del paniere dei beni di largo consumo, il costo complessivo a carico delle famiglie italiane negli ultimi quindici anni ammonterebbe a 1,8 miliardi di euro. Una cifra significativa, benché approssimativa, dato che l'associazione stessa segnala come l'Istat non rilevi in modo specifico il fenomeno nel monitoraggio dell'inflazione. L'assenza di dati ufficiali rende difficile quantificare l'impatto reale sulle tasche dei consumatori, amplificando la percezione di una perdita di potere d'acquisto difficilmente documentabile ma concretamente avvertita.

Dalla shrinkflation alla skimpflation: il prossimo fronte

Mentre l'Italia si prepara ad applicare norme più soft sulla shrinkflation, emerge un fenomeno correlato e potenzialmente più insidioso: la skimpflation. Con tale termine si indica la pratica di ridurre la qualità delle materie prime o dei servizi offerti senza abbassare prezzi e tariffe. Nel settore alimentare, il burro e l'olio d'oliva vengono sostituiti con olio di palma o margarina, le uova fresche lasciano spazio a tuorli e albumi in polvere, i piatti pronti vedono diminuire la percentuale di carne a favore di addensanti e acqua. Nel comparto turistico e della ristorazione, le porzioni si riducono, la colazione diventa a pagamento nelle strutture ricettive, le pulizie delle camere diventano meno frequenti.

La skimpflation si sottrae ancora più facilmente ai controlli rispetto alla shrinkflation, poiché non modifica quantità dichiarate ma ingredienti e standard qualitativi. Per i consumatori italiani, già alle prese con un'inflazione che ha eroso il potere d'acquisto negli ultimi anni, si profila una perdita di valore difficile da quantificare e da contrastare sul piano normativo. L'Europa, impegnata a garantire la libera circolazione delle merci, non ha ancora elaborato strumenti armonizzati per affrontare queste pratiche commerciali, lasciando agli Stati membri margini di intervento limitati e frammentati.

Le domande de L'Analista

Le norme italiane, pur indebolite dal confronto con Bruxelles, riusciranno a garantire una reale trasparenza informativa per i consumatori oppure l'onere di comunicazione lungo la filiera rischia di tradursi in informazioni poco visibili e scarsamente efficaci? Inoltre, in assenza di un quadro normativo europeo armonizzato, come potrà l'Italia affrontare fenomeni sempre più sofisticati come la skimpflation senza incorrere in nuove procedure di infrazione?