In Italia il diritto di manifestare poggia sull’articolo 17 della Costituzione, che garantisce il diritto di riunirsi pacificamente e senza armi, in luoghi privati o aperti al pubblico, senza necessità di autorizzazione. Per le manifestazioni in luogo pubblico è richiesto solo un preavviso all’autorità di pubblica sicurezza, non un permesso discrezionale. È un impianto pensato per rendere le proteste un elemento fisiologico della vita democratica, non un’eccezione tollerata.
Negli ultimi due anni, però, è cambiato il contesto penale e amministrativo in cui quel diritto viene esercitato. Un nuovo «decreto Sicurezza» ha ritoccato il codice e le sanzioni, trasformando comportamenti prima puniti in modo limitato in reati più pesanti, con pene più alte e misure accessorie che colpiscono direttamente chi organizza o partecipa a forme di disobbedienza civile.
Cosa prevede la stretta: blocchi, occupazioni, divieti futuri
La stretta ruota intorno a tre assi. Il primo riguarda i blocchi: interruzioni di strade, ferrovie o infrastrutture critiche, spesso usate dai movimenti climatici per alzare il livello di attenzione mediatica. L’inasprimento delle pene rende più rischiose azioni collettive che, fino a ieri, rientravano nella zona grigia tra sanzione amministrativa e reato minore.
Il secondo asse è l’occupazione di spazi. L’introduzione del nuovo articolo 634‑bis nel codice penale punisce l’«occupazione arbitraria» di immobili con pene che arrivano fino a sette anni, prevedendo procedimenti rapidi e procedure d’urgenza per lo sgombero. Una scelta che colpisce tanto i centri sociali quanto le occupazioni abitative e le azioni simboliche in edifici pubblici o privati.
Il terzo è la pena accessoria del divieto di partecipare a manifestazioni o riunioni pubbliche per un periodo da uno a tre anni, decisa dal giudice insieme alla condanna principale. È una sanzione che interviene direttamente sulla possibilità di esercitare di nuovo il diritto di protesta: di fatto, una forma di «Daspo» politico‑sociale. Amnesty International l’ha definita una limitazione «senza precedenti» della libertà di riunione pacifica, chiedendone il ritiro.
L’Italia nel trend europeo della «sicurezza preventiva»
Un’analisi di Annalisa Camilli su «Internazionale» colloca la stretta italiana dentro un quadro più ampio. In diversi Paesi europei, negli ultimi anni, sono stati introdotti nuovi reati legati a blocchi di infrastrutture, interruzioni di servizi essenziali o «turbativa grave» dell’ordine pubblico, spesso con richiami espliciti ai movimenti per il clima. Nel Regno Unito il Public Order Act ha ampliato i poteri di intervento della polizia su cortei considerati «troppo rumorosi» o potenzialmente «seriamente disturbanti»; in Francia l’arsenale anti‑«black bloc» e il ricorso a misure amministrative mirano a restringere spazi e modalità di protesta.
Il filo comune è una concezione più securitaria del dissenso: le manifestazioni non sono viste come valvola di sfogo e forma di partecipazione, ma come rischio da gestire preventivamente. Le norme italiane non sono un unicum, ma una declinazione nazionale di una tendenza: alzare la soglia di rischio legale per chi sceglie forme di protesta considerate «non convenzionali», pur se non violente.
Protestare non è illegale, ma ignorare le regole conviene sempre meno
Questo non significa che scendere in piazza sia diventato di per sé reato. I toolkit legali pensati per i manifestanti – come quelli elaborati da associazioni di supporto e collettivi legali – insistono sul fatto che: manifestazioni pacifiche con preavviso continuano a essere pienamente legittime, purché rispettino i limiti fissati dalla questura; l’uso della forza o delle armi resta la linea rossa tradizionale tra dissenso e reato, indipendentemente dalle nuove norme. Ciò che cambia è il costo potenziale di azioni come blocchi, sit‑in che interrompono il traffico, occupazioni simboliche.
Per chi organizza iniziative pubbliche, questo spostamento del confine ha due effetti: rende più necessaria la consulenza preventiva con avvocati e sportelli legali; spinge a distinguere con maggiore chiarezza tra cortei autorizzati, azioni dirette non violente ma a rischio penale, e atti di sabotaggio vero e proprio.
In sintesi, il diritto di protesta non è scomparso. È diventato più tecnico, più esposto a interpretazioni e, soprattutto, più diseguale: chi ha strumenti giuridici e organizzativi può continuare a usarlo; chi si affida solo all’improvvisazione rischia molto di più di prima.