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Reversibilità a coppie gay sposate prima del 2016
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Con la sentenza n. 91 del 28 maggio 2026, la Corte Costituzionale ha riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità anche al partner superstite di una coppia omosessuale sposata all'estero prima del 2016, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 del R.D.L. n. 636/1939 nella parte in cui escludeva quel diritto quando il decesso fosse avvenuto prima dell'entrata in vigore della legge Cirinnà.

La sentenza, depositata il 28 maggio, accoglie la questione sollevata dalla Cassazione in un caso in cui l'Inps aveva negato il trattamento a un cittadino il cui compagno era morto prima dell'approvazione delle unioni civili in Italia.

La Consulta ha riconosciuto l'«ingiustificata disparità di trattamento» creata dal blocco temporale: poiché lo Stato equipara oggi coniugi e uniti civilmente ai fini della reversibilità, negare il diritto solo per una questione di date costituisce una violazione costituzionale. I giudici hanno ribadito che non esiste obbligo di equiparazione tra matrimonio e unioni gay, ma hanno valutato l'eccezionalità del caso, in cui sia le nozze all'estero sia il decesso erano avvenuti quando l'ordinamento italiano non prevedeva alcun riconoscimento giuridico per tali coppie.

La decisione segna un'importante estensione retroattiva dei diritti previdenziali per le coppie omosessuali, eliminando penalizzazioni legate esclusivamente al momento storico del decesso.